Art. 17 · Riconoscimento dei sistemi di certificazione

Art. 17

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

In vigore dal 20 nov 2025
Riconoscimento dei sistemi di certificazione 1.   Sono ammissibili al riconoscimento da parte della Commissione solo i sistemi di certificazione conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2024/3012, alle pertinenti metodologie di certificazione e alle disposizioni del presente regolamento. 2.   Un sistema di certificazione include nella domanda di riconoscimento le seguenti informazioni: a) nome, indirizzo e informazioni di contatto; b) una panoramica dell'ambito di applicazione e delle attività previsti del sistema di certificazione; c) il riferimento alla o alle metodologie di certificazione per le quali il sistema di certificazione chiede il riconoscimento; d) le norme e procedure che dimostrano la conformità alla metodologia o alle metodologie di certificazione pertinenti per le quali il sistema chiede il riconoscimento; e) le norme e procedure che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. 3.   La Commissione valuta solo le domande complete. Se necessario, chiede ulteriori informazioni al sistema di certificazione in questione. I risultati della valutazione sono documentati in una relazione di valutazione tecnica. 4.   Nell'ambito della valutazione generale dei sistemi di certificazione, la Commissione valuta inoltre, previa consultazione della Cooperazione europea per l'accreditamento, se le norme e i protocolli dei sistemi di certificazione siano idonei per l'accreditamento degli organismi di certificazione a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento. La conclusione della valutazione è inclusa nella relazione di valutazione tecnica di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Su richiesta del sistema di certificazione la Commissione può decidere di prorogare la validità della decisione di riconoscimento adottata a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012. 6.   I sistemi di certificazione notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale del sistema che possa incidere sull'esito della valutazione alla base della decisione di riconoscimento. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: a) modifiche delle pertinenti metodologie di certificazione contemplate dal sistema di certificazione; b) ampliamento dell'ambito di applicazione del sistema di certificazione al di là di quanto descritto nella decisione di riconoscimento; c) modifiche rispetto alle prescrizioni del presente regolamento.
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