Art. 16 · Registri di certificazione

Art. 16

Registri di certificazione

In vigore dal 20 nov 2025
Registri di certificazione 1.   I sistemi di certificazione garantiscono che i loro registri di certificazione soddisfino i seguenti requisiti: a) registrano e tracciano l'identità dei gestori certificati e i pertinenti certificati di conformità; b) impediscono la registrazione di qualsiasi attività registrata nell'ambito di un altro sistema di certificazione dell'assorbimento del carbonio o della riduzione delle emissioni dal suolo; c) impediscono il rilascio di unità certificate per una determinata attività e per un determinato periodo di certificazione qualora un altro sistema di certificazione abbia rilasciato unità certificate per la stessa attività e lo stesso periodo di certificazione e non le abbia annullate; d) impediscono che le unità certificate siano contabilizzate da o per conto di un beneficiario (ritirate) o cancellate definitivamente da un registro senza essere contabilizzate (cancellate) una volta che sono già state ritirate o cancellate; e) richiedono l'identificazione del beneficiario di cui alla lettera d) e lo scopo per il quale l'unità è stata ritirata o cancellata; f) pongono rimedio al rilascio errato o fraudolento di unità certificate mediante provvedimenti correttivi; g) i provvedimenti correttivi di cui alla lettera f) comprendono almeno la sospensione del conto del gestore e, se del caso, la successiva compensazione per il rilascio in eccesso di unità certificate. La compensazione avviene mediante la cancellazione, da parte dei sistemi di certificazione, del corrispondente numero di unità certificate rilasciate nel conto del gestore o mediante la sostituzione da parte del gestore di un numero equivalente di unità certificate, seguita dalla loro immediata cancellazione. 2.   Il sistema di sicurezza informatica su cui si basano i registri di certificazione soddisfa i seguenti requisiti: a) si basa sui principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e responsabilità; b) è preso in considerazione durante l'intero processo di sviluppo del ciclo di vita del sistema; c) garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, riservatezza, integrità, non disconoscibilità, protezione dei dati personali e segreto professionale; d) si basa su un processo di gestione del rischio; e) definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità dei diversi utenti; f) elenca i requisiti di sicurezza e le dipendenze del sistema da qualsiasi altro sistema informatico o servizio informatico; g) è sintetizzato in un piano di sicurezza informatica e in un piano di attuazione della sicurezza informatica; h) dispone di un piano di attuazione della sicurezza informatica che definisce i progetti e i processi necessari per ridurre i rischi a un livello adeguato e a un costo proporzionato ed è conforme a una norma di sicurezza informatica ben riconosciuta.
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