Art. 15 · Vigilanza degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e della Commissione

Art. 15

Vigilanza degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e della Commissione

In vigore dal 20 nov 2025
Vigilanza degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e della Commissione 1.   I sistemi di certificazione impongono agli organismi di certificazione che effettuano i controlli nel sistema, così come ai gestori aderenti, di collaborare con la Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, anche garantendo l'accesso ai locali dei gestori, se richiesto, e mettendo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012. L'organismo di certificazione: a) fornisce le informazioni che occorrono agli Stati membri per vigilare sulle sue attività a norma dell' del regolamento (UE) 2024/3012; b) fornisce le informazioni richieste dalla Commissione per conformarsi all' del regolamento (UE) 2024/3012; c) verifica l'accuratezza delle informazioni inserite nel pertinente registro di certificazione e nel registro dell'Unione istituito a norma dell' del regolamento (UE) 2024/3012. 2.   Gli Stati membri possono delegare la vigilanza degli organismi di certificazione agli organismi nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Nel contesto della vigilanza di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3012, gli Stati membri possono stabilire procedure che consentano agli organismi di certificazione riconosciuti da un'autorità nazionale competente di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale sia situata nel loro Stato membro, di registrarsi per essere sottoposti a vigilanza e per effettuarla. 4.   Gli Stati membri si scambiano informazioni e buone pratiche su come vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione nel contesto di un quadro di cooperazione formale. Se un organismo di certificazione certifica attività connesse ad assorbimenti di carbonio, carboniocoltura e stoccaggio di carbonio nei prodotti in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati istituiscono un quadro comune per la vigilanza su questo organismo di certificazione che prevede, tra l'altro, la designazione di uno Stato membro come supervisore principale del controllo. 5.   Il supervisore principale del controllo è responsabile, in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, del consolidamento e della condivisione con altri Stati membri delle informazioni sui risultati della vigilanza sugli organismi di certificazione. 6.   Uno Stato membro, se nutre ragionevoli dubbi sulla capacità di uno specifico organismo di certificazione di svolgere il proprio lavoro, li comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al sistema di certificazione nell'ambito del quale opera detto organismo. Il sistema di certificazione interessato provvede immediatamente a esaminare il caso. Al termine dell'indagine, informa gli Stati membri e la Commissione del risultato e delle eventuali azioni correttive adottate. 7.   I gestori e gli organismi di certificazione che non rispettano o non intendono rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono esclusi, rispettivamente, dalla partecipazione ai sistemi di certificazione e dallo svolgimento dei controlli nel quadro degli stessi.
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