Art. 12 · Controllo di gruppo per la carboniocoltura

Art. 12

Controllo di gruppo per la carboniocoltura

In vigore dal 20 nov 2025
Controllo di gruppo per la carboniocoltura 1.   Su richiesta di un gruppo di gestori, i sistemi di certificazione consentono controlli di gruppo per attività di carboniocoltura solo nei seguenti casi: a) le zone in cui si svolgono le attività da certificare sono geograficamente vicine tra loro e presentano caratteristiche pedoclimatiche simili, quali le condizioni climatiche o del suolo; b) ai fini del calcolo degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo, le attività hanno processi e procedure simili; c) tutti i membri del gruppo applicano la stessa metodologia di certificazione pertinente adottata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3012; d) il gruppo di gestori ha istituito un sistema di controlli interni comprendente una serie documentata di attività e procedure di controllo basate sul rischio in base alle quali una persona o un organismo identificato (responsabile del gruppo) è responsabile della verifica della conformità di ciascun membro del gruppo alla metodologia di certificazione applicabile. 2.   Un gruppo di gestori che presenta domanda per un controllo di gruppo designa un responsabile che lo rappresenta legalmente e ha il compito di garantire che ciascun gestore rispetti la metodologia di certificazione applicabile. 3.   Gli organismi di certificazione che effettuano controlli di gruppo possono verificare tutte le attività interessate sulla base di un campione di membri del gruppo. I sistemi di certificazione definiscono orientamenti sul metodo da adottare nei controlli di gruppo, che riguardino almeno gli elementi seguenti: a) il ruolo del responsabile del gruppo, anche per quanto riguarda il sistema di gestione interno e le procedure interne e la frequenza delle ispezioni di gruppo; b) la dimensione del campione delle attività interessate, determinata conformemente al paragrafo 5. 4.   Un campione costituito da un numero di membri del gruppo pari alla radice quadrata del totale è sottoposto a un controllo individuale con una frequenza stabilita nella metodologia di certificazione applicabile. Il numero aumenta in presenza di un livello di rischio più elevato. 5.   Per i controlli di gruppo, se presso un gestore appartenente al campione iniziale di membri è individuata una non conformità critica o grave, sarà sottoposto a controllo anche un altro campione delle stesse dimensioni. La non conformità sistematica di membri del gruppo nell'intero campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo. I sistemi di certificazione fissano criteri per determinare il livello generale di rischio nelle diverse zone coperte dalle attività del gruppo e le conseguenze che il livello di rischio determinato ha sul metodo di controllo. Il campione è rappresentativo dell'intero gruppo ed è determinato combinando selezione in base al rischio e selezione casuale. La selezione casuale rappresenta almeno il 25 % dei membri del campione e almeno il 25 % della superficie totale coperta dalle attività del campione. I membri selezionati per il controllo di gruppo variano a ciascuna verifica, la cui frequenza è stabilita nella metodologia di certificazione applicabile. Le non conformità critiche o gravi dei singoli membri del gruppo riscontrate durante un controllo sono affrontate in conformità all', paragrafi da 2 a 6, secondo i casi. 6.   Il responsabile del gruppo è sempre sottoposto a controlli in loco. I controlli dei membri del gruppo possono essere documentali, a condizione che siano in grado di fornire un livello di certezza comparabile a quello di un controllo in loco. I sistemi di certificazione definiscono gli elementi di prova necessari affinché siano consentiti i controlli documentali. Le autodichiarazioni dei gestori non sono considerate elementi di prova sufficienti.
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