Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 nov 2025
1.   L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale. 2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
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