Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 nov 2025
1.   Fatto salvo l', sono aperti contingenti tariffari specifici in relazione alle importazioni nell'Unione delle ferro-leghe di cui ai codici NC (7202 11 , 7202 19 , 7202 21 , 7202 29 , 7202 30 , 7202 99 30 ) (allegato II) per una durata di tre anni. 2.   Una parte dei contingenti tariffari è assegnata ai paesi indicati nell'allegato III, mentre un'altra parte è assegnata agli altri paesi e per i periodi specificati nell'allegato III. 3.   Se i contingenti tariffari pertinenti sono esauriti o se le importazioni dei tipi di prodotto non beneficiano del contingente tariffario pertinente, il dazio variabile fuori contingente applicabile ai prodotti indicati all', paragrafo 1, è pari alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato II e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore alla soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato II. 4.   I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati dei contingenti tariffari non sono trasferiti al trimestre successivo. I saldi non utilizzati al termine dell'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione dei contingenti tariffari definitivi non sono trasferiti. 5.   I dazi antidumping/compensativi sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applicano fino a quando i contingenti tariffari pertinenti sono superati e la misura di salvaguardia diventa applicabile.
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