Art. 7 · Prelievo antidiluizione

Art. 7

Prelievo antidiluizione

In vigore dal 17 nov 2025
Prelievo antidiluizione 1.   I prelievi antidiluizione comprendono la stima dei costi dell’operazione espliciti di cui all’, paragrafo 3, primo comma. Ove appropriato rispetto alla strategia di investimento dell’OICVM, nei prelievi antidiluizione rientrano anche i costi dell’operazione impliciti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato derivanti dagli acquisti o dalle vendite di attività per far fronte a sottoscrizioni o rimborsi. Detti costi dell’operazione impliciti sono stimati con la massima diligenza possibile. 2.   I prelievi antidiluizione sono espressi in uno dei modi seguenti: a) come percentuale degli ordini di sottoscrizione o di rimborso; b) come valore monetario. 3.   L’OICVM può attivare prelievi antidiluizione qualora, in una determinata data di negoziazione: a) l’importo aggregato degli ordini di rimborso superi quello degli ordini di sottoscrizione, dando luogo a rimborsi netti; b) l’importo aggregato degli ordini di sottoscrizione superi quello degli ordini di rimborso, dando luogo a sottoscrizioni nette. Ai fini della lettera a), il prelievo antidiluizione è detratto dall’importo corrisposto agli investitori che riscattano. Ai fini della lettera b), il prelievo antidiluizione è addebitato agli investitori che sottoscrivono.
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