Art. 10 · Disposizione transitoria

Art. 10

Disposizione transitoria

In vigore dal 17 nov 2025
Disposizione transitoria Fino al 16 aprile 2027 gli OICVM costituiti anteriormente al 16 aprile 2026 sono considerati conformi al presente regolamento. Tali OICVM possono tuttavia scegliere di essere soggetti al presente regolamento a decorrere dal 16 aprile 2026, a condizione che ne diano notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine.
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