Art. 1
Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi
In vigore dal 17 nov 2025
Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi
1. L’OICVM sospende contemporaneamente le sottoscrizioni, i riacquisti e i rimborsi e tale sospensione si applica per lo stesso periodo e a tutti gli investitori dell’OICVM.
L’OICVM non sospende i rimborsi senza sospendere contemporaneamente le sottoscrizioni e i riacquisti.
2. La sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi è temporanea, strettamente limitata al periodo necessario a far fronte alle circostanze eccezionali che la giustificano e può essere attuata solo se debitamente giustificata, tenendo conto del miglior interesse degli investitori.
3. Per un OICVM con più categorie di azioni, la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi si applica a tutte le categorie di azioni di tale OICVM.
Storico versioni
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