Art. 8
Rimborsi in natura
In vigore dal 17 nov 2025
Rimborsi in natura
1. Il rimborso in natura consiste nel trasferimento agli investitori di attività detenute dal FIA, anziché di contanti, per far fronte ai loro ordini di rimborso. Il trasferimento di attività agli investitori può essere diretto o indiretto tramite intermediari.
2. Nell’ambito delle attività ordinarie di negoziazione di un FIA indicizzato quotato, la consegna totale o parziale dei titoli sottostanti detenuti dal FIA indicizzato quotato, o per suo conto, a un partecipante autorizzato o a un market maker per far fronte agli ordini di rimborso non è considerata un’attivazione del rimborso in natura di cui all’allegato V, punto 8, della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
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