Art. 7
Prelievo antidiluizione
In vigore dal 17 nov 2025
Prelievo antidiluizione
1. I prelievi antidiluizione comprendono la stima dei costi dell’operazione espliciti di cui all’, paragrafo 3, primo comma. Ove appropriato rispetto alla strategia di investimento del FIA, nei prelievi antidiluizione rientrano anche i costi dell’operazione impliciti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato derivanti dagli acquisti o dalle vendite di attività per far fronte a sottoscrizioni o rimborsi. Detti costi dell’operazione impliciti sono stimati con la massima diligenza possibile.
2. I prelievi antidiluizione sono espressi in uno dei modi seguenti:
a)
come percentuale degli ordini di sottoscrizione o di rimborso;
b)
come valore monetario.
3. Il GEFIA può attivare prelievi antidiluizione qualora, in una determinata data di negoziazione:
a)
l’importo aggregato degli ordini di rimborso superi quello degli ordini di sottoscrizione, dando luogo a rimborsi netti;
b)
l’importo aggregato degli ordini di sottoscrizione superi quello degli ordini di rimborso, dando luogo a sottoscrizioni nette.
Ai fini della lettera a), il prelievo antidiluizione è detratto dall’importo corrisposto agli investitori che riscattano.
Ai fini della lettera b), il prelievo antidiluizione è addebitato agli investitori che sottoscrivono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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