Art. 4 · Commissioni di rimborso

Art. 4

Commissioni di rimborso

In vigore dal 17 nov 2025
Commissioni di rimborso 1.   L’intervallo predeterminato delle commissioni di rimborso tiene conto della stima dei costi dell’operazione espliciti. Ove appropriato rispetto alla strategia di investimento del FIA, l’intervallo predeterminato delle commissioni di rimborso considera anche i costi dell’operazione impliciti, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato derivanti dalle vendite di attività per far fronte a tali rimborsi. Detti costi dell’operazione impliciti sono stimati con la massima diligenza possibile. 2.   Le commissioni di rimborso sono espresse come percentuale degli ordini di rimborso lordi, come valore monetario o come una combinazione di entrambi. Il livello delle commissioni di rimborso può variare in funzione dell’entità dell’ordine di rimborso. 3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo nonché degli , per costi dell’operazione espliciti si intendono i costi direttamente sostenuti dal FIA per l’acquisizione o la cessione di attività, il cui importo è stabile e quantificabile prima dell’operazione. Tali costi possono comprendere le commissioni di intermediazione, gli oneri sulle negoziazioni, le imposte e le commissioni di regolamento. Per costi dell’operazione impliciti si intendono i costi sostenuti indirettamente dal FIA al momento dell’acquisizione o della cessione delle attività, che derivano principalmente dallo spread denaro-lettera e dall’impatto sul mercato. Tali costi dell’operazione impliciti possono variare a seconda del tipo di attività sottostanti e delle condizioni di mercato.
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