Art. 2 · Restrizioni al rimborso (gates)

Art. 2

Restrizioni al rimborso (gates)

In vigore dal 17 nov 2025
Restrizioni al rimborso (gates) 1.   Il GEFIA che decide di attivare le restrizioni al rimborso le applica in modo uniforme a tutti gli investitori del FIA. 2.   Le restrizioni al rimborso prevedono una soglia di attivazione al di sotto della quale non possono essere attivate. La soglia di attivazione è fissata a uno dei livelli seguenti: a) a livello del FIA («restrizione a livello di fondo»); b) a livello degli investitori («restrizione a livello di investitore»); c) una combinazione di entrambi. 3.   Qualora sia fissata conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), la soglia di attivazione si basa sul totale degli ordini di rimborso netti o lordi del FIA ricevuti per una determinata data di negoziazione o nel corso di un determinato periodo ed è espressa nel modo seguente: a) come proporzione del valore patrimoniale netto del FIA; b) come valore monetario; c) come percentuale delle attività liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE; d) come combinazione delle lettere a), b) o c). 4.   Qualora sia fissata a livello di investitore, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), la soglia di attivazione si basa sui singoli ordini di rimborso lordi presentati da ciascun detentore di quote o azionista per una determinata data di negoziazione o nel corso di un determinato periodo ed è espressa nel modo seguente: a) come percentuale delle partecipazioni dei detentori di quote o degli azionisti nel FIA; b) come proporzione del valore patrimoniale netto del FIA. 5.   Il GEFIA che decide di attivare una restrizione al rimborso esegue su base proporzionale gli ordini di rimborso di tutti gli investitori del FIA relativi a una determinata data di negoziazione per un importo corrispondente almeno al livello della soglia di attivazione.
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