Art. 10
Disposizione transitoria
In vigore dal 17 nov 2025
Disposizione transitoria
Fino al 16 aprile 2027 i FIA costituiti anteriormente al 16 aprile 2026 sono considerati conformi al presente regolamento. Tali FIA possono tuttavia scegliere di essere soggetti al presente regolamento a decorrere dal 16 aprile 2026, a condizione che il GEFIA ne dia notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine.
Storico versioni
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