Art. 1 · Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi

Art. 1

Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi

In vigore dal 17 nov 2025
Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi 1.   Il GEFIA sospende contemporaneamente le sottoscrizioni, i riacquisti e i rimborsi e tale sospensione si applica per lo stesso periodo e a tutti gli investitori del FIA. Il GEFIA non sospende i rimborsi senza sospendere contemporaneamente le sottoscrizioni e i riacquisti. 2.   La sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi è temporanea, strettamente limitata al periodo necessario a far fronte alle circostanze eccezionali che la giustificano e può essere attuata solo se debitamente giustificata, tenendo conto del miglior interesse degli investitori. 3.   Per un FIA con più categorie di azioni, la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi si applica a tutte le categorie di azioni di tale FIA.
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