Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 nov 2025
1.   Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, solitamente classificato con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 e 10294-56-1 e cui solitamente corrispondono i numeri CUS (Customs Union and Statistics) 0021895-1 e 0043878-8, attualmente classificato con il codice NC ex 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 122,8 %. 3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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