Art. 6 · Frequenza, date di riferimento e date d'invio

Art. 6

Frequenza, date di riferimento e date d'invio

In vigore dal 14 nov 2025
Frequenza, date di riferimento e date d'invio 1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 nel modo seguente: (a) per i modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00, al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente; (b) per i modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente. Ai fini della lettera a) del primo paragrafo, se il 31 marzo non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo. Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo. 2.   Le autorità di risoluzione specificano se le informazioni sono presentate direttamente all'autorità di risoluzione o se invece sono presentate all'autorità competente, ove applicabile. 3.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione possono presentare dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. 4.   Ai fini del paragrafo 3, i dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo. 5.   Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate senza indebito ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2303:oj#art-6