Art. 2
In vigore dal 13 nov 2025
Le imprese della Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines («FENAVIAN») che hanno commercializzato un prodotto con il nome «Boudin blanc de Liège» o con un altro nome in violazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per un periodo di almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, di tale regolamento sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome in questione per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2341:oj#art-2