Art. 3
Metadati
In vigore dal 13 nov 2025
Metadati
1. Nel trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali per le tematiche «posti di lavoro vacanti» e «indice del costo del lavoro» e i dati annuali per la tematica «divario retributivo di genere» a norma del regolamento (UE) 2025/941 gli Stati membri trasmettono informazioni (metadati) riguardanti:
(a)
cambiamenti importanti nel mercato del lavoro che hanno avuto un impatto sul numero di posti occupati o vacanti per la tematica «posti di lavoro vacanti», sull'indice del costo del lavoro e sulle relative componenti per la tematica «indice del costo del lavoro», nonché sulle variabili della tematica «divario retributivo di genere»;
(b)
modifiche delle fonti e dei metodi attuati nell'ultimo trimestre di riferimento per le tematiche «posti di lavoro vacanti» e «indice del costo del lavoro» o nell'ultimo anno di riferimento per la tematica «divario retributivo di genere», indicando:
—
le modifiche delle fonti e dei metodi;
—
le serie interessate a livello di sezione della NACE;
—
l'effetto atteso in termini di qualità, in particolare distorsioni e volatilità;
—
se le modifiche abbiano causato un'interruzione delle serie e se i dati precedenti siano stati corretti o riveduti;
(c)
il motivo di ampie o frequenti revisioni di dati precedenti;
(d)
qualsiasi altra informazione pertinente che consenta modifiche rilevanti dei dati da interpretare e correlata all'effettiva situazione del mercato del lavoro o a modifiche delle fonti e dei metodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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