Art. 9 · Accreditamento dei certificatori

Art. 9

Accreditamento dei certificatori

In vigore dal 12 nov 2025
Accreditamento dei certificatori L’accreditamento dei certificatori di cui all’, punto 15), lettera a), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti: a) il certificatore è costituito a norma del diritto di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica; b) il certificatore è un organismo terzo indipendente dall’operatore economico; c) il certificatore, la sua alta dirigenza e il personale responsabile della valutazione della conformità non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione; d) il certificatore e il suo personale operano in modo non discriminatorio e svolgono le loro attività con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, anche di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di certificazione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. È garantita l’imparzialità dei certificatori, della loro alta dirigenza e del personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di certificazione; e) il certificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità per le quali è stato accreditato; f) il certificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità; g) fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 3, lettera b), il personale di un certificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di valutazione della conformità; h) qualora subappalti compiti specifici connessi alla certificazione o ricorra a un’affiliata, il certificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi svolto. Solo le funzioni che rientrano nell’ambito di accreditamento del certificatore possono essere svolte da subappaltatori o affiliate. I certificatori provvedono affinché le attività dei loro subappaltatori o delle loro affiliate non si ripercuotano sulla riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle loro attività di certificazione.
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