Art. 9
Accreditamento dei certificatori
In vigore dal 12 nov 2025
Accreditamento dei certificatori
L’accreditamento dei certificatori di cui all’, punto 15), lettera a), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:
a)
il certificatore è costituito a norma del diritto di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica;
b)
il certificatore è un organismo terzo indipendente dall’operatore economico;
c)
il certificatore, la sua alta dirigenza e il personale responsabile della valutazione della conformità non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione;
d)
il certificatore e il suo personale operano in modo non discriminatorio e svolgono le loro attività con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, anche di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di certificazione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. È garantita l’imparzialità dei certificatori, della loro alta dirigenza e del personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di certificazione;
e)
il certificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità per le quali è stato accreditato;
f)
il certificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
g)
fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 3, lettera b), il personale di un certificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di valutazione della conformità;
h)
qualora subappalti compiti specifici connessi alla certificazione o ricorra a un’affiliata, il certificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi svolto. Solo le funzioni che rientrano nell’ambito di accreditamento del certificatore possono essere svolte da subappaltatori o affiliate. I certificatori provvedono affinché le attività dei loro subappaltatori o delle loro affiliate non si ripercuotano sulla riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle loro attività di certificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2365:oj#art-9