Art. 4
Rappresentanti autorizzati di vettori dei paesi terzi
In vigore dal 12 nov 2025
Rappresentanti autorizzati di vettori dei paesi terzi
1. Un vettore di un paese terzo designa per iscritto un rappresentante autorizzato in almeno uno Stato membro in cui il vettore di un paese terzo è impegnato nel trasporto di pellet di plastica.
2. I vettori dei paesi terzi conferiscono per iscritto al rappresentante autorizzato il mandato di agire per loro conto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 6, terzo comma, e all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale rappresentante autorizzato può fungere da interlocutore in aggiunta ai vettori dei paesi terzi o in loro sostituzione. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. La designazione di un rappresentante autorizzato fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse nei confronti di vettori dei paesi terzi.
3. Il vettore di un paese terzo informa contemporaneamente le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e la Commissione in merito alla designazione di un rappresentante autorizzato e al suo mandato prima che avvenga il primo trasporto di pellet di plastica nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2365:oj#art-4