Art. 21
Compensazione
In vigore dal 12 nov 2025
Compensazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili per la violazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che ha il diritto di chiedere l’indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
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