Art. 17 · Informazioni e assistenza in materia di conformità

Art. 17

Informazioni e assistenza in materia di conformità

In vigore dal 12 nov 2025
Informazioni e assistenza in materia di conformità 1.   Entro il 17 dicembre 2026, la Commissione elabora e mette a disposizione del pubblico, anche via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, materiale di sensibilizzazione e formazione sull’adeguata attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e delle pertinenti organizzazioni ambientaliste non governative, e in collaborazione con le autorità competenti. Se del caso, la Commissione consulta anche rappresentanti dei rappresentanti autorizzati, degli speditori, degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, i vettori dell’UE, i vettori dei paesi terzi, i rappresentanti autorizzati, gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime abbiano accesso alle informazioni in materia di conformità al presente regolamento e che, in particolare le micro e piccole imprese, ricevano assistenza a tale riguardo. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l’assistenza di cui al primo comma può assumere in particolare la forma di: a) sostegno finanziario, anche ai fini della certificazione per le piccole imprese; b) accesso a finanziamenti; c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale; e d) assistenza tecnica e organizzativa. 3.   Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di programmi di formazione per la qualificazione del personale dei certificatori.
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