Art. 15 · Non conformità

Art. 15

Non conformità

In vigore dal 12 nov 2025
Non conformità 1.   In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, senza ritardo gli operatori economici, i vettori dell’UE, i vettori dei paesi terzi e i rappresentanti autorizzati, se del caso: a) informano l’autorità competente; b) adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e c) rispettano qualsiasi misura complementare determinata dall’autorità competente come necessaria per ripristinare la conformità. 2.   Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull’ambiente, l’autorità competente sospende o, qualora tale violazione comporti una dispersione significativa, può sospendere il funzionamento dell’impianto o di parte di esso, e fermare o impedire il movimento di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).
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