Art. 13 · Verifica della conformità e comunicazione

Art. 13

Verifica della conformità e comunicazione

In vigore dal 12 nov 2025
Verifica della conformità e comunicazione 1.   Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici, dei vettori dell’UE, dei vettori dei paesi terzi e dei rappresentanti autorizzati, degli speditori nonché degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, tenendo conto, se del caso, delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all’, paragrafi 1 e 2, e raccolte dai certificatori e dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 6, e dell’, paragrafo 1, e secondo le esenzioni concesse a norma dell’. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali, anche senza preavviso, e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio. 2.   Entro il 1o gennaio 2030, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione del presente regolamento nel corso degli ultimi tre anni civili consecutivi. Le informazioni comprendono: a) il numero di operatori economici per dimensione d’impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica e dei loro impianti nonché il numero di vettori dell’UE e di vettori dei paesi terzi e i mezzi di trasporto utilizzati da tali vettori per il trasporto di pellet di plastica; b) il numero di piani di gestione dei rischi e di autodichiarazioni notificati a norma, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, il numero di certificati notificati a norma dell’, paragrafo 6, e il numero di operatori economici che sono registrati nell’EMAS o che hanno attuato un EMS nel rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 2; c) il numero di autorizzazioni concesse che soddisfano le condizioni di cui all’; e d) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell’, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. 3.   Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce un formato per le relazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   Entro tre mesi dalla data di presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione del pubblico un quadro generale a livello dell’Unione dell’applicazione del presente regolamento, sulla base dei dati presentati a norma di tale paragrafo.
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