Art. 12 · Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container

Art. 12

Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container

In vigore dal 12 nov 2025
Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container 1.   Gli speditori provvedono affinché: a) i pellet di plastica siano imballati in imballaggi di buona qualità, sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto e costruiti e chiusi in modo tale da prevenire qualsivoglia dispersione del contenuto che potrebbe essere causata da vibrazioni o da forze di accelerazione nelle normali condizioni di trasporto; b) le informazioni sul trasporto che identificano i container contenenti pellet di plastica siano fornite all’operatore, all’agente e al comandante della nave marittima in aggiunta alle informazioni sul carico richieste dalla regola VI/2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), prima che i pellet di plastica siano portati a bordo; e c) le informazioni sul carico di cui alla lettera b) del presente paragrafo siano accompagnate da una speciale richiesta di stivaggio che imponga lo stivaggio dei container contenenti pellet di plastica conformemente al paragrafo 3. 2.   Gli operatori e i comandanti delle navi marittime e, se del caso, gli agenti assicurano di essere in possesso dell’elenco o del manifesto ovvero del piano di carico opportuno conformemente alle informazioni sul carico ricevute dallo speditore di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Gli operatori e i comandanti delle navi marittime assicurano che i container contenenti pellet di plastica siano stivati sottocoperta, ogniqualvolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti. In entrambi i casi, i container sono posizionati in modo sicuro per ridurre al minimo i rischi per l’ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave marittima e delle persone a bordo.
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