Art. 10
Obbligo di fornire informazioni
In vigore dal 12 nov 2025
Obbligo di fornire informazioni
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e il regolamento (CE) n. 1907/2006, il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore che immette sul mercato pellet di plastica che sono microparticelle di polimeri sintetici ai sensi della voce 78, punto 7, dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fornisce le informazioni di cui all’allegato V del presente regolamento sull’etichetta, sull’imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza. Le informazioni sono chiaramente visibili, leggibili e indelebili. Le informazioni testuali sono redatte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui i pellet di plastica sono immessi sul mercato, fatto salvo il caso in cui gli Stati membri interessati prevedano diversamente. Il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore può fornire tali informazioni nell’adempimento degli obblighi di cui alla voce 78, punto 7, dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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