Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 nov 2025
Il regolamento (UE) 2022/1616 è così rettificato: (1) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se durante la loro fabbricazione sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.» ; (2) all’articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La materia plastica riciclata consegnata ai trasformatori reca un’etichetta, apposta su ciascun contenitore, sulla quale è presente il simbolo definito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, seguito:». (3) l’articolo 10 è così rettificato: a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Al momento della notifica, lo sviluppatore pubblica inoltre sul suo sito web, utilizzando l’URL fornito conformemente al paragrafo 2, una relazione iniziale dettagliata riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 3.»; b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «Un’autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 7.»; (4) all’articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, compresa l’eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 5 sono fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su loro richiesta.» ; (5) all’articolo 12, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le informazioni supplementari comprendono almeno i seguenti elementi:»; (6) l’articolo 14 è così rettificato: a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia, l’Autorità esprime un parere sull’esito della sua valutazione.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se ritiene di dover coinvolgere nuovi esperti per valutare una nuova tecnologia, l’Autorità può prorogare di un massimo di un anno il periodo previsto al paragrafo 4.» ; c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se necessario per completare la sua valutazione, l’Autorità può chiedere agli sviluppatori delle nuove tecnologie oggetto di valutazione di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 12, nonché con altre informazioni o spiegazioni che ritenga necessarie a tal fine ed entro i termini da essa specificati, i quali non superano in totale un anno.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   La Commissione può decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia.» ; e) al paragrafo 8, secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 12, paragrafo 3, non sono trattate come riservate.»; (7) all’articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Entro un termine di sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l’Autorità esprime un parere in merito alla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea impiegata in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e siano sicuri da un punto di vista microbiologico.»; (8) all’articolo 22, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qualora la modifica riguardi un trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, l’attuale titolare dell’autorizzazione del processo autorizzato lo notifica alla Commissione con lettera raccomandata prima del trasferimento, indicando il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto di tale terza parte.»; (9) all’articolo 23, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Sulla base del parere dell’Autorità espresso conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, la Commissione può decidere di modificare o revocare l’autorizzazione.»; (10) nell’allegato III, parte A, sezione 3, campi 3.1.3 e 3.2.1, seconda colonna, il testo è sostituito dal seguente: «Restrizioni d’uso(***)».
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