Art. 2
In vigore dal 10 nov 2025
Oltre alle misure di cui ai capi da 4 a 7 del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare ulteriori misure specifiche per paese per colmare le proprie lacune in fatto di esaustività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2251:oj#art-2