Art. 18

Art. 18

In vigore dal 10 nov 2025
Gli Stati membri riesaminano i tipi di attività economiche illegali che rientrano tra le attività di produzione quali definite nel SEC 2010 al fine di apportare, se del caso, adeguamenti a fini di esaustività al PIL e rivedono i metodi utilizzati per tali adeguamenti per garantirne l’affidabilità. Tali riesami sono effettuati almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.
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