Art. 15
In vigore dal 10 nov 2025
1. Gli Stati membri inseriscono nell’inventario RNL una descrizione sintetica delle norme fiscali applicabili ai redditi in natura e alle mance. L’inventario RNL comprende anche una spiegazione del modo in cui la stima del PIL tiene debitamente conto di tali norme (ad esempio esaminando la loro incidenza sui dati di origine e, di conseguenza, l’eventuale necessità di adeguamenti). La prima descrizione e spiegazione è presentata nell’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.
2. Se vengono effettuati adeguamenti di voci specifiche, occorre indicare le fonti dei dati, il metodo di calcolo e il valore dell’adeguamento.
3. Gli Stati membri descrivono inoltre nell’inventario RNL i risultati dei riesami di cui all’ e i risultati del confronto di cui all’ e, se del caso, forniscono una giustificazione e una descrizione delle relative modifiche. La prima descrizione è presentata nell’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.
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