Art. 11
In vigore dal 10 nov 2025
Gli Stati membri riesaminano i diversi tipi di redditi in natura e i tipi di attività in cui è più comune la pratica delle mance al fine di apportare, se del caso, adeguamenti a fini di esaustività al PIL. Gli Stati membri riesaminano inoltre i metodi di tali adeguamenti al fine di garantirne l’affidabilità. Tali riesami sono effettuati almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.
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