Art. 10

Art. 10

In vigore dal 10 nov 2025
Gli Stati membri forniscono nell’inventario RNL una descrizione del confronto effettuato di cui all’. La prima descrizione è presentata nell’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029. Se il confronto dà luogo ad adeguamenti a fini di esaustività espliciti, gli Stati membri indicano il valore degli adeguamenti effettuati. Se non sono effettuati adeguamenti a fini di esaustività espliciti a seguito di tale confronto, gli Stati membri forniscono una giustificazione nell’inventario RNL, unitamente a informazioni sul modo in cui i risultati del confronto sono stati utilizzati per convalidare le stime del PIL.
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