Art. 6
Deroghe all’obbligo di stabilire aree delimitate
In vigore dal 10 nov 2025
Deroghe all’obbligo di stabilire aree delimitate
1. In deroga all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
vi sono prove del fatto che la presenza degli organismi nocivi specificati costituisce una rilevazione isolata che non dovrebbe portare all’insediamento;
b)
vi sono prove del fatto che gli organismi nocivi specificati non si sono ulteriormente diffusi; e
c)
non è nota la presenza dei vettori specificati in un’area con un’ampiezza di almeno 3 km intorno alla rilevazione, oppure la rilevazione è avvenuta in un sito di produzione isolato fisicamente e vi sono prove del fatto che i vettori specificati non possono insediarsi all’aperto.
2. Se si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
rimuove e distrugge immediatamente le piante infette, le piante specificate sintomatiche e le piante specificate ad esse adiacenti;
b)
intensifica immediatamente l’esame visivo per rilevare la presenza di sintomi degli organismi nocivi specificati e l’analisi molecolare delle piante specificate, conformemente alle pertinenti norme internazionali;
c)
adotta misure in un’area di almeno 500 m intorno alla pianta infetta per garantire la rapida eradicazione degli organismi nocivi specificati ed escludere la possibilità che essi si diffondano;
d)
per almeno tre anni effettua indagini in maniera regolare e intensiva in un’area con un’ampiezza di almeno 500 m attorno al sito in cui sono stati rilevati gli organismi nocivi specificati, eccezion fatta per il caso in cui, a seguito della rimozione delle piante infette, delle piante specificate sintomatiche e delle piante specificate ad esse adiacenti di cui alla lettera a), non sono presenti altre piante specificate in tale area di almeno 500 m attorno al sito in cui sono stati rilevati gli organismi nocivi specificati;
e)
individua, per quanto possibile, l’origine dell’infezione e la via di diffusione associata all’infezione;
f)
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dagli organismi nocivi specificati; e
g)
adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione degli organismi nocivi specificati.
3. La delimitazione dell’area delimitata si basa sui principi scientifici, sulla biologia degli organismi nocivi specificati, sulla presenza dei vettori specificati, sul livello di infezione, sulla distribuzione delle piante specificate nell’area interessata, sulle prove dell’insediamento degli organismi nocivi specificati e sul tipo di area a rischio.
4. Qualora la presenza degli organismi nocivi specificati nella zona cuscinetto sia confermata, sono adottate misure di eradicazione conformemente all’ e la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è riesaminata e modificata di conseguenza.
5. Qualora la presenza degli organismi nocivi specificati sia confermata nei vettori specificati ma non nelle piante specificate, le autorità competenti effettuano indagini intensificate per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante specificate all’interno dell’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
6. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dagli organismi nocivi specificati e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse si assicurano altresì che gli operatori professionali e il pubblico in generale vengano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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