Art. 4
Piani di emergenza
In vigore dal 10 nov 2025
Piani di emergenza
1. In aggiunta all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, ogni Stato membro prevede nel proprio piano di emergenza le procedure per l’identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui devono essere applicate le rispettive misure in caso di rilevazione degli organismi nocivi specificati e, se del caso, anche dei vettori specificati, per la notifica dell’ordine di distruzione delle piante e per l’accesso alle proprietà private.
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, ove opportuno, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2247:oj#art-4