Art. 9 · Operazioni di trattamento

Art. 9

Operazioni di trattamento

In vigore dal 6 nov 2025
Operazioni di trattamento 1.   Le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che consentono agli utenti commerciali, previa convalida dei loro diritti di trattamento mediante un meccanismo di autorizzazione di cui all’, di effettuare le seguenti operazioni di trattamento sui dati eFTI: a) creazione dell’eFTI CMDS; b) modifica dell’eFTI CMDS; c) lettura dei dati dell’eFTI CMDS; d) scaricamento di una copia dei dati dell’eFTI CMDS; e) firma dello speditore; f) firma del vettore; g) firma del destinatario; h) «timbro» del trasporto combinato da parte dell’autorità competente in un porto marittimo, in un porto di navigazione interna o in una stazione ferroviaria; i) archiviazione dell’eFTI CMDS. 2.   Le funzionalità della piattaforma eFTI di cui all’ consentono agli utenti commerciali, previa convalida dei loro diritti di trattamento mediante un meccanismo di autorizzazione di cui all’, di effettuare le seguenti operazioni di trattamento sui dati eFTI: a) scaricamento di una copia dei documenti relativi alle spedizioni di rifiuti; b) trasmissione delle conferme del trasferimento da parte del vettore relative alla spedizione di rifiuti, conformemente all’allegato II, parte B, punto 3, e parte C, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290; c) modifica delle conferme del trasferimento da parte del vettore relative alle spedizioni di rifiuti, conformemente all’allegato II, parte B, punto 4, e parte C, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290. 3.   Le operazioni di trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelle specificate nell’allegato, unitamente alle azioni che le piattaforme eFTI devono eseguire per consentire agli utenti commerciali di effettuare tali operazioni. 4.   Prima di consentire a un utente commerciale di effettuare operazioni di trattamento sui dati eFTI, la piattaforma comunica all’utente mediante messaggi formulati in maniera chiara che, trattando i dati sulla piattaforma eFTI, l’utente acconsente a che: a) i dati trattati possano essere automaticamente messi a disposizione delle autorità competenti, in particolare ogniqualvolta la piattaforma eFTI riceve una richiesta di accesso a dati eFTI da un’autorità competente per lo specifico eFTI CMDS di cui tali dati fanno parte; b) una traccia di controllo delle operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’utente commerciale sia registrata, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 6, e possa essere messa a disposizione delle autorità competenti per consultazione conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile. 5.   Le piattaforme eFTI registrano ogni operazione di trattamento effettuata da un utente commerciale su un eFTI CMDS, registrando per ciascun elemento di dati trattato le seguenti informazioni: a) l’UUID dell’eFTI CMDS; b) per gli utenti accreditati, un’identificazione codificata collegata al loro account utente; c) per gli utenti non accreditati, le informazioni di identificazione fornite dall’utente nel contesto dell’autenticazione a due fattori di cui all’, paragrafo 5, lettera c); d) la data e l’ora; e) il tipo di operazione effettuata, identificata conformemente ai paragrafi 1 e 2; qualora l’operazione di trattamento comporti la modifica o la cancellazione del valore di un elemento di dati, è conservato anche il valore originario dell’elemento di dati. 6.   Le piattaforme eFTI registrano i dati dell’eFTI CMDS e li mettono prontamente a disposizione per l’accesso da parte sia degli utenti commerciali sia delle autorità competenti in un sistema di archiviazione dei dati online, almeno per il periodo in cui lo stato dell’eFTI CMDS è «attivo» e, se del caso, «inattivo», come assegnato dalla piattaforma eFTI conformemente alle specifiche di cui all’allegato del presente regolamento. 7.   Le piattaforme eFTI mantengono l’eFTI CMDS con lo stato «pronto per l’archiviazione» o «archiviato» e i corrispondenti registri delle operazioni di trattamento disponibili per l’accesso da parte delle autorità competenti per i periodi di tempo di cui all’, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/1056. 8.   Le piattaforme eFTI cancellano tutte le informazioni che costituiscono dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 entro un termine ragionevole successivo alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 8.
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