Art. 3 · Accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI

Art. 3

Accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI

In vigore dal 6 nov 2025
Accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI 1.   Le piattaforme eFTI consentono alle autorità competenti di accedere ai dati eFTI esclusivamente mediante comunicazione da macchina a macchina, attraverso una connessione sicura tra la piattaforma eFTI e un gate eFTI. Una piattaforma eFTI stabilisce tale connessione con almeno un gate eFTI. 2.   Per rendere possibile la comunicazione di cui al paragrafo 1, una piattaforma eFTI fornisce le seguenti funzionalità: a) convalida della richiesta di accesso a dati eFTI o della comunicazione di follow-up ricevuta dal gate eFTI, verificando la chiave di sicurezza del gate eFTI; b) elaborazione della richiesta di accesso a dati eFTI, tramite l’identificazione: i) dell’UUID dell’eFTI CMDS; ii) dei riferimenti ai diritti di accesso dell’agente dell’autorità competente responsabile della richiesta, espressi come elenco degli identificativi dei sottoinsiemi di dati eFTI; c) conservazione di una traccia di controllo della richiesta di accesso a dati eFTI, registrando almeno le informazioni seguenti: i) il numero di identificazione unico della richiesta di accesso a dati eFTI, contenuto nella richiesta trasmessa dal gate eFTI; ii) l’UUID dell’eFTI CMDS a cui è stato richiesto l’accesso; iii) la data e l’ora della domanda; d) preparazione e trasmissione al gate eFTI della risposta alla richiesta di accesso a dati eFTI, a seconda dei casi: i) i dati eFTI richiesti, come sottoinsieme dell’eFTI CMDS, comprendente tutti gli elementi di dati che corrispondono alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili e che sono identificati dalla piattaforma eFTI sulla base dei riferimenti ai diritti di accesso dell’agente dell’autorità competente inclusi nella richiesta; ii) un messaggio di errore, contenente una specifica testuale breve o codificata del tipo di errore quando la piattaforma non è in grado di fornire i dati eFTI richiesti per motivi tecnici o di processo aziendale; e) conservazione di una traccia di controllo della risposta, che consenta di recuperare almeno le informazioni seguenti: i) il numero di identificazione unico della risposta e il numero di identificazione unico della richiesta alla quale è stata fornita la risposta; ii) il tipo di risposta fornita, che sia eFTI CMDS o messaggio di errore; iii) la data e l’ora della risposta; iv) gli elementi di dati e i rispettivi valori inclusi nella risposta, se questa contiene l’eFTI CMDS; f) elaborazione della comunicazione di follow-up mediante: i) il recupero dell’UUID dell’eFTI CMDS e del numero di identificazione unico della richiesta di accesso a tali dati per la quale è stata presentata la comunicazione di follow-up; ii) la registrazione delle informazioni contenute nella comunicazione di follow-up, trasmesse dall’autorità competente conformemente alle specifiche di cui all’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942; iii) la notifica agli utenti commerciali interessati, qualora la loro autorizzazione includa adeguati diritti di trattamento corrispondenti, e la trasmissione al gate eFTI di un messaggio di conferma della ricezione della comunicazione di follow-up; g) conservazione di una traccia di controllo della comunicazione di follow-up, che consenta di recuperare almeno le seguenti informazioni: i) il numero di identificazione unico della richiesta di accesso a dati eFTI per la quale è stata presentata la comunicazione di follow-up; ii) la data e l’ora di ricevimento della comunicazione di follow-up.
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