Art. 13 · Sicurezza dei dati archiviati

Art. 13

Sicurezza dei dati archiviati

In vigore dal 6 nov 2025
Sicurezza dei dati archiviati I gestori delle piattaforme eFTI definiscono e attuano misure che garantiscono la sicurezza e la conservazione dei dati archiviati sulle piattaforme eFTI, in particolare: a) quando i dati eFTI sono archiviati su dispositivi fisici di memorizzazione gestiti dal gestore della piattaforma: i) misure volte garantire una sufficiente capacità di archiviazione dei dati, anche per il back-up; ii) misure volte a garantire la protezione contro i danni fisici alle unità fisiche di archiviazione, siano essi intenzionali o accidentali, causati dall’uomo o da calamità naturali; iii) misure volte a garantire il recupero dei dati in caso di danni; iv) misure di attuazione di politiche adeguate in materia di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni, comprese le valutazioni periodiche delle vulnerabilità in termini di sicurezza e il relativo seguito; b) quando i dati eFTI sono archiviati mediante archiviazione sul cloud, misure volte a garantire che lo spazio di archiviazione sul cloud sia acquistato da fornitori di servizi che rispettano le principali norme internazionali e le migliori pratiche in materia di sicurezza nel cloud e protezione dei dati personali; c) misure volte a garantire che i dati eFTI siano archiviati all’interno dell’Unione o sotto la giurisdizione dell’Unione o di uno Stato membro.
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