Art. 10
Interfacce utente uomo-macchina
In vigore dal 6 nov 2025
Interfacce utente uomo-macchina
1. Le interfacce uomo-macchina di cui all’, paragrafo 1, lettera a), forniscono le seguenti funzionalità web o applicative:
a)
consentire agli utenti commerciali di interagire con la piattaforma eFTI a fini di identificazione, autenticazione e autorizzazione da parte della piattaforma eFTI, conformemente agli , e per il trattamento dei dati eFTI sulla piattaforma eFTI, conformemente agli ;
b)
consentire agli utenti autorizzati di scaricare l’unico collegamento elettronico di identificazione (UIL) dell’eFTI CMDS e di comunicarlo alle autorità competenti in un formato leggibile meccanicamente;
c)
consentire agli utenti autorizzati di scaricare una copia leggibile dall’uomo dell’eFTI CMDS e, se del caso, dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti, nonché di esibire tali copie a fini di ispezione da parte degli agenti delle autorità competenti, ove richiesto da tali agenti a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1056.
2. Le copie leggibili dall’uomo di cui al paragrafo 1, lettera d), comprendono un riferimento codificato leggibile meccanicamente del marchio di certificazione della piattaforma eFTI e un’indicazione della data e dell’ora del trasferimento sotto forma di validazione temporale.
3. Le interfacce uomo-macchina delle piattaforme eFTI includono funzioni di protezione dell’accesso per impedire l’accesso non autorizzato ai dati eFTI e alle funzionalità della piattaforma eFTI quando il dispositivo mediante il quale l’utente commerciale accede alla piattaforma eFTI non è sotto il controllo dell’utente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2243:oj#art-10