Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 nov 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sistema TIC»: un insieme organizzato di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), compresi hardware, software e reti, collegati e regolati mediante interazione o interdipendenza per svolgere una serie di funzioni specifiche;
2)
«sistema TIC affluente»: un sistema TIC identificabile esterno a una piattaforma eFTI, che comprende un’altra piattaforma eFTI, mediante il quale gli utenti commerciali si collegano a una piattaforma eFTI per accedere ai dati eFTI e trattarli;
3)
«dati eFTI»: i dati corrispondenti alle informazioni regolamentari di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056;
4)
«gestore della piattaforma eFTI»: una persona fisica o giuridica considerata giuridicamente responsabile del corretto funzionamento di una piattaforma eFTI;
5)
«gate eFTI»: un componente TIC o un insieme di componenti TIC che eseguono le funzionalità di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;
6)
«utente commerciale»: una persona fisica o giuridica che costituisce o è autorizzata a rappresentare un operatore economico interessato ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056, o un altro operatore economico che costituisce un titolare dei dati conformemente al paragrafo 23, e che tratta i dati su una piattaforma eFTI per conto di tale operatore economico interessato o di un altro titolare dei dati;
7)
«sessione di accesso»: un periodo di tempo limitato durante il quale a un utente commerciale è dato accesso a una piattaforma eFTI;
8)
«movimento di spedizione»: il trasporto di un insieme di merci mediante un unico mezzo di trasporto a motore proprio, con o senza attrezzature di trasporto, quali rimorchio, paletta o container, da un unico luogo di carico o presa in consegna a un unico luogo di scarico o di consegna, ai sensi di un unico contratto di trasporto;
9)
«insieme di dati eFTI relativi a un movimento di spedizione» o «eFTI CMDS»: un insieme di dati eFTI identificato in modo univoco che, nel loro insieme, costituiscono le informazioni regolamentari sul trasporto di merci relative a uno specifico movimento di spedizione;
10)
«prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili»: le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056 che si applicano a una specifica spedizione;
11)
«identificativi dei sottoinsiemi di dati eFTI»: gli identificativi in formato «EUyy» o «XXyy» dei sottoinsiemi di dati eFTI di cui alle sezioni 3 e 4 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2024;
12)
«UUID dell’eFTI CMDS»: il numero unico di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, assegnato automaticamente da una piattaforma eFTI a un insieme di dati eFTI che costituisce un eFTI CMDS;
13)
«numero di identificazione unico della richiesta»: il numero unico di una richiesta di accesso a dati eFTI presentata da un agente dell’autorità competente, emesso e assegnato alla richiesta conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;
14)
«comunicazione di follow-up»: la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati, come definita all’, punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;
15)
«interfaccia utente uomo-macchina»: un’interfaccia grafica utente basata sul web o su applicazioni che consente alle persone fisiche di effettuare operazioni di trattamento dei dati su una piattaforma eFTI;
16)
«mezzi di identificazione elettronica»: un’unità materiale o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per finalità di autenticazione per l’accesso a un servizio online o, se del caso, a un servizio offline;
17)
«regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per mezzo del quale si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano altre persone fisiche o persone giuridiche;
18)
«autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure di confermare l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;
19)
«firma elettronica avanzata»: una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014;
20)
«sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 910/2014;
21)
«utente accreditato»: un utente commerciale per il quale l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione sono state effettuate conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
22)
«utente non accreditato»: un utente commerciale al quale è consentito accedere a una piattaforma eFTI soltanto sulla base di diritti temporanei di accesso e trattamento, rilasciati conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
23)
«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo, conformemente al diritto dell’Unione applicabile, alla legislazione nazionale o ad accordi contrattuali privati, di utilizzare e rendere disponibili dati che costituiscono anche informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056;
24)
«autorità primaria di autorizzazione»: un utente commerciale accreditato a cui è consentito modificare le informazioni registrate in un profilo utente accreditato, compresa la creazione o la cancellazione di un profilo utente;
25)
«autorità temporanea di autorizzazione»: un utente commerciale accreditato a cui è consentito rilasciare diritti temporanei di trattamento dei dati a utenti non accreditati;
26)
«autenticazione a due fattori»: un metodo di sicurezza per la gestione dell’identità e dell’accesso che richiede due forme di identificazione per accedere a una piattaforma eFTI;
27)
«marchio di certificazione»: un riferimento codificato alla piattaforma eFTI che attesta la validità del suo stato di certificazione, il quale dovrebbe accompagnare tutte le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata, conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1056;
28)
«sistema digitale per la spedizione dei rifiuti» (digital waste shipment system, DIWASS): il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157;
29)
«operatore di spedizioni di rifiuti»: un operatore quale definito all’, paragrafo 2, punto 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290;
30)
«documenti relativi alla spedizione di rifiuti»: i documenti di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157;
31)
«menzioni del trasporto combinato»: le informazioni regolamentari di cui all’ della direttiva 92/106/CEE del Consiglio (11);
32)
«validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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