Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 nov 2025
L’ del regolamento (UE) 2023/1442 è così modificato: (1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza «acido salicilico» o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1o febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1o agosto 2024; b) l’uso della sostanza per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e l’uso di tali materiali e oggetti sono limitati alle condizioni d’uso previste descritte nella richiesta; c) le informazioni fornite all’Autorità conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo. I materiali e gli oggetti di materia plastica che soddisfano le condizioni di cui al primo comma possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato anche dopo il 31 gennaio 2026, purché l’Autorità abbia ritenuto valida la richiesta di cui al primo comma, lettera a), entro tale data.» ; (2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi per la prima volta sul mercato conformemente al paragrafo 3 e rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritiri la sua richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso dell’acido salicilico o di farina o fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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