Art. 1
In vigore dal 4 nov 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Gruppo Hebei Jiheng (Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd.)
62,6 %
89XG
Repubblica popolare cinese
Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd.
78,9 %
A628
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
78,9 %
A999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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