Art. 1
In vigore dal 3 nov 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»), attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 e originario del Brasile.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Brasile
Indústria de Compensados Sudati Ltda.
Conply Indústria de Compensados Ltda.
Indústria de Compensados Guararapes Ltda.
5,4
89XQ
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
5,4
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
5,4
8999
3. I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore brasiliano Nereu Rodrigues & Cia Ltda (codice addizionale TARIC 89XR).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
5. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
6. Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il peso in m3 del prodotto importato è indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione.
Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di m3 importati con il codice NC 4412 39 00 .
7. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2219:oj#art-1