Art. 9
Controlli da parte delle autorità doganali
In vigore dal 31 ott 2025
Controlli da parte delle autorità doganali
1. Le autorità doganali possono esaminare le merci e i prodotti trasformati di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 e prelevare campioni. Esse possono inoltre verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di ricevimento, nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita e nel conto di appuramento e verificare l’esistenza, l’autenticità, l’esattezza e la validità di qualsiasi documento giustificativo.
2. Le autorità doganali possono esaminare la contabilità dell’importatore di cui agli del presente regolamento, nonché altre scritture relative alle operazioni commerciali riguardanti tali merci e prodotti trasformati o alle operazioni commerciali precedenti o successive riguardanti tali merci e prodotti trasformati.
3. I controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle operazioni di cui ai suddetti paragrafi per via della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per motivi professionali, i documenti e i dati menzionati in tali paragrafi.
Storico versioni
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