Art. 9
Segnalazione in merito all’obbligo di rappresentatività
In vigore dal 29 ott 2025
Segnalazione in merito all’obbligo di rappresentatività
1. Ogni sei mesi le controparti comunicano all’autorità competente:
a)
le sottocategorie più importanti di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
il numero di negoziazioni compensate mediante servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa, come specificato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012, in ciascuna delle sottocategorie più importanti di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, per categoria di contratti derivati e per periodo di riferimento;
c)
il numero di negoziazioni compensate presso una CCP autorizzata, sulla base della media dei 12 mesi precedenti, in ciascuna delle sottocategorie più importanti di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, per categoria di contratti derivati e per periodo di riferimento;
d)
la durata del periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafi 3 e 4.
2. Le controparti segnalano all’autorità competente se il numero delle negoziazioni compensate in una sottocategoria dei contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 supera la metà del totale delle negoziazioni di tale controparte nei 12 mesi precedenti.
3. Ai fini del paragrafo 1, le controparti utilizzano, per ciascuna categoria di derivati, le tabelle di cui all’allegato III del presente regolamento, a seconda del caso.
Storico versioni
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