Art. 6 · Obbligo di rappresentatività per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro

Art. 6

Obbligo di rappresentatività per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro

In vigore dal 29 ott 2025
Obbligo di rappresentatività per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro 1.   Le controparti soggette all’obbligo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 che compensano derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro compensano almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 in ciascuna delle quattro sottocategorie più importanti presso una CCP autorizzata per ciascuna categoria di derivati di cui alla tabella 6 dell’allegato I del presente regolamento. 2.   Per ciascuna categoria di derivati di cui alla tabella 6 dell’allegato I del presente regolamento, le controparti di cui al paragrafo 1 del presente articolo individuano le quattro sottocategorie più importanti in cui compensano il maggior numero di negoziazioni mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Le quattro sottocategorie più importanti sono selezionate, per ciascuna categoria di derivati di cui alla tabella 6 dell’allegato I del presente regolamento, tra le sottocategorie di cui alla tabella 7 dell’allegato I del presente regolamento per i derivati collegati all’Euribor nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 e tra le sottocategorie di cui alla tabella 8 dell’allegato I del presente regolamento per i derivati collegati allo EURSTR nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 4. 3.   Per i derivati su tassi di interesse a breve termine collegati al tasso interbancario in euro (Euribor), il periodo di riferimento di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 648/2012 è di: a) un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere superiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati; b) sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere inferiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati. 4.   Per i derivati su tassi di interesse a breve termine collegati allo euro short-term rate (EURSTR), il periodo di riferimento è di: a) sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere superiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati; b) 12 mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere inferiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati. 5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, le controparti sono in grado di dimostrare all’autorità competente interessata che non vi sono differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni medie delle negoziazioni dei prodotti compensati presso una CCP autorizzata e dei prodotti compensati mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa.
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