Art. 4
Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro
In vigore dal 29 ott 2025
Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro
1. Le controparti soggette all’obbligo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 che compensano derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro compensano almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 in ciascuna delle cinque sottocategorie più importanti presso una CCP autorizzata per ciascuna categoria di derivati denominati in euro di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3).
2. Per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le controparti di cui a tale paragrafo individuano le cinque sottocategorie più importanti in cui compensano il maggior numero di negoziazioni mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Le cinque sottocategorie più importanti sono selezionate, per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra le sottocategorie indicate rispettivamente nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato I del presente regolamento e nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3.
3. Per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, il periodo di riferimento di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 648/2012 è di:
a)
un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere superiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati;
b)
sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione in essere inferiore a 100 miliardi di EUR in contratti derivati.
4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le controparti sono in grado di dimostrare all’autorità competente interessata che non vi sono differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni e nelle scadenze medie delle negoziazioni tra i derivati compensati presso una CCP autorizzata e i derivati compensati mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa.
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