Art. 2 · Requisiti riguardanti la capacità operativa della controparte di sostenere un forte aumento dell’attività di compensazione e un ampio flusso di operazioni in un breve periodo di tempo

Art. 2

Requisiti riguardanti la capacità operativa della controparte di sostenere un forte aumento dell’attività di compensazione e un ampio flusso di operazioni in un breve periodo di tempo

In vigore dal 29 ott 2025
Requisiti riguardanti la capacità operativa della controparte di sostenere un forte aumento dell’attività di compensazione e un ampio flusso di operazioni in un breve periodo di tempo 1.   Le controparti soggette all’obbligo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 dimostrano alle rispettive autorità competenti di disporre di quanto segue: a) sistemi interni che monitorano le esposizioni della controparte; b) dispositivi interni per sostenere un ampio flusso di operazioni proveniente da posizioni detenute in un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012 in diversi scenari che valutano eventuali ostacoli giuridici e operativi che impedirebbero il trasferimento di tali posizioni; c) le risorse umane necessarie per sostenere il corretto funzionamento degli accordi di compensazione in qualsiasi momento, anche nei casi in cui il conto debba sostenere: i) un ampio spostamento di posizioni provenienti da un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012; ii) un ampio afflusso di nuove negoziazioni nei contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012; d) una dichiarazione scritta della CCP, del partecipante diretto o del prestatore di servizi di compensazione per i clienti, attestante che la CCP ha la capacità operativa di compensare uno degli importi seguenti: i) tre volte il valore nozionale lordo compensato dalla CCP per tutti i partecipanti diretti, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012; oppure ii) la somma del valore nozionale lordo totale compensato dalla CCP e da CCP con un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa individuato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012 per tutti i partecipanti diretti, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del medesimo regolamento; e) una dichiarazione scritta della controparte attestante che la controparte stessa o il suo prestatore di servizi di compensazione ha la capacità operativa di compensare uno degli importi seguenti: i) tre volte il valore nozionale lordo compensato nel conto dalla controparte, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012; oppure ii) il valore nozionale lordo totale compensato dalla controparte, nei 12 mesi precedenti, sui contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   Le dichiarazioni scritte di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), confermano che l’aumento dell’attività di compensazione può avere luogo entro un mese. 3.   Il requisito della forma scritta di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), può essere soddisfatto mediante un adeguato documento elettronico con firma elettronica qualificata.
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