Art. 1
Requisiti riguardanti gli accordi contrattuali, le relative politiche e procedure e la connettività informatica
In vigore dal 29 ott 2025
Requisiti riguardanti gli accordi contrattuali, le relative politiche e procedure e la connettività informatica
Le controparti soggette all’obbligo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 dimostrano alle rispettive autorità competenti di disporre di quanto segue:
a)
un accordo contrattuale che specifichi le modalità di accesso e di utilizzo di un conto attivo presso una CCP autorizzata, anche in relazione ai conti in contanti e di garanzia reale, in modo diretto tramite un partecipante diretto, oppure tramite un cliente che presta servizi di compensazione per i clienti nelle categorie di contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
politiche e procedure interne relative agli accordi contrattuali di cui alla lettera a);
c)
un ambiente informatico sufficiente per connettersi al conto attivo direttamente presso una CCP autorizzata oppure tramite un partecipante diretto o un cliente che presta servizi di compensazione per i clienti e far fronte ai volumi imposti da detto regolamento.
Storico versioni
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