Art. 8 · Informazioni sull’accreditamento

Art. 8

Informazioni sull’accreditamento

In vigore dal 27 ott 2025
Informazioni sull’accreditamento 1.   Qualsiasi parte interessata può richiedere gratuitamente informazioni aggiornate e passate relative all’ambito di applicazione, alla data di inizio e, se del caso, alla data di fine dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, per ciascun tipo di servizio fiduciario qualificato per il quale l’organismo di valutazione della conformità è accreditato per la valutazione o lo è stato. Tali informazioni sono rese disponibili dagli organismi nazionali di accreditamento. 2.   Le informazioni aggiornate e passate di cui al paragrafo 1 dovrebbero essere rese disponibili per un periodo di almeno 6 anni dopo l’accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità.
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